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Corte d'Appello di Bologna > Specificità dei motivi di appello
Data: 21/03/2003
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 605/02
Parti: Ifico srl / Lombardi
ATTO D'APPELLO - SPECIFICITA' DEI MOTIVI CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA: CONDIZIONE DI AMMISSIBILITA'. - BENEFICI PENSIONISTICI DA ESPOSIZIONE AD AMIANTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA: INPS e INAIL - RESPONSABILITA' SOLIDALE IN CASO DI SOCCOMBENZA: SU


Nel corso del giudizio di primo grado di una causa relativa all'accertamento di esposizione ad amianto per un periodo superiore a dieci anni ai fini dei benefici pensionistici previsti per legge (in particolare veniva richiesta la riliquidazione della pensione in godimento) l'INAIL, riconosceva la sussistenza dei requisiti richiesti e conseguentemente veniva dichiarata cessata la materia del contendere e condannato l'INAIL al pagamento delle spese legali. L'INAIL proponeva appello, ribadendo con i primi due motivi le argomentazioni già esposte in primo grado secondo cui l'unico soggetto legittimato passivo dovrebbe essere l'INPS in quanto ente previdenziale erogatore della prestazione pensionistica soggetta a rivalutazione, ma senza correlare i motivi d'appello alla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha considerato per questa ragione inammissibili i motivi in quanto non specifici: "tale specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Pertanto alla parte volitiva dell'appello deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice". Richiamando i precedenti della Corte di Cassazione in materia (Cass. S.U. n. 16/2000; Cass. n. 3805/98; 8297/97; 7524/97; 6893/97; 1599/97; 6066/95) i giudici dell'appello hanno individuato nell'inosservanza di questi principi una nullità, che determina l'inammissibilità del gravame. Con il terzo motivo l'INAIL lamentava di essere stato condannato alle spese legali, ma la Corte respingeva l'appello anche sotto questo profilo, evidenziando che il lavoratore era stato costretto ad attivare il procedimento giudiziario per ottenere il soddisfacimento del suo diritto dopo aver invano preventivamente attivato il procedimento amministrativo. I giudici di secondo grado accoglievano invece l'appello incidentale di quest'ultimo nei confronti dell'INPS, riconoscendo - sul presupposto della ormai pacifica legittimazione passiva di tale Istituto (v. da ultimo Cass. n. 2677/02) - la sua soccombenza virtuale e la conseguente responsabilità solidale con l'INAIL rispetto alla pronuncia di condanna alle spese




Corte d'Appello di Bologna > Specificità dei motivi di appello
Data: 05/02/2003
Giudice: Ponassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 273/02
Parti: Gianni I. / Ilmo F.
ATTO D'APPELLO - DIFETTO DI SPECIFICITA' DEI MOTIVI CON RIFERIMENTO ALLA SENTENZA IMPUGNATA - GIUSTA CAUSA - LESIONE DELL'ELEMENTO FIDUCIARIO: INSUSSISTENZA - NECESSITA' DI UN RIFERIMENTO ALLA NATURA DEI SINGOLI RAPPORTI ED AL GRADO DI AFFIDAMENTO CON RIF


Quattro dipendenti di una cooperativa che gestisce supermercati venivano accusate di essersi fatte accreditare, sulle rispettive tessere sociali, da una collega che si trovava alla cassa, gli acquisti effettuati da terze persone ottenendo così, al termine dell'anno un ristorno da spendere presso lo stesso supermercato pari allo 0,5% della spesa che risultava effettuata nel corso dell'anno; ristorno che, secondo la contestazione della cooperativa, era stato dunque artatamente gonfiato. Licenziate per giusta causa con questa motivazione, chiedevano ed ottenevano dal Tribunale di Forlì una declaratoria di illegittimità dei recessi con ordine di reintegrazione ex art. 18. A fronte dell'appello da parte della Società, la Corte di Bologna respingeva il ricorso, richiamando motivazioni analoghe a quelle di cui alla sentenza del 21 marzo 2002 n. 605/02 (e la medesima giurisprudenza di legittimità) nella convinzione che l'appellante non avesse indicato specificamente i motivi posti a base dell'impugnazione, e ciò con particolare riferimento alla valutazione, effettuata dal giudice di primo grado, della non particolare gravità della lesione dell'elemento fiduciario e, per l'effetto, della mancanza di proporzionalità tra tale lesione e il provvedimento espulsivo adottato. Per quanto concerne il merito degli addebiti, nel richiamare la giurisprudenza della corte di cassazione secondo cui la valutazione relativa alla sussistenza dell'impedimento alla prosecuzione del rapporto deve essere operata con riferimento non già ai fatti astrattamente considerati, bensì agli aspetti concreti relativi alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente (Cass. n. 3270/98; Cass. n. 2414/95) i giudici di secondo grado affermavano che non era stata presa in considerazione la circostanza che le lavoratrici licenziate svolgevano mansioni del tutto diverse da quelle di cassiere e quindi non era stato chiarito sulla base di quali considerazioni il datore di lavoro avesse ritenuto "di fondare la prognosi negativa in ordine alla futura correttezza dell'adempimento, relativamente ai compiti loro assegnatis